IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997 con  il
quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i  compiti  in
materia di Trasporto  pubblico  locale,  anche  ferroviario  a  norma
dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  n.  400/97  del  20  settembre  1999
modificativo ed integrativo del decreto legislativo n. 422/97 del  19
novembre 1997; 
  Visto l'art. 1, comma 300 della Legge 244/07 con il quale e'  stato
istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale; 
  Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale  a
decorrere dall'anno 2011  e'  stato  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione  di  400  milioni  di  euro  annui,  il  cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'; 
  Visto l'art. 30, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
con il quale e' stato disposto l'incremento di 800  milioni  di  euro
annui, a decorrere dall'anno 2012, del fondo di cui all'art.  21  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; 
  Visto l'art.  16-bis,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi'
come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, il quale prevede  che  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto  ordinario  le  risorse
del fondo nazionale per il  concorso  finanziario  dello  Stato  agli
oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario  sono  definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi,  ai  sensi
dell'art. 8 della legge 28 agosto  1997,  n.  281,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013; 
  Visto l'art. 3, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Visto l'art. 16-bis del citato decreto-legge n. 95/2012 secondo  il
quale i criteri di cui al comma 3  del  medesimo  articolo  sono,  in
particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti  locali
a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione  dei
servizi relativi al trasporto  pubblico  locale,  anche  ferroviario,
mediante: 
    a)  un'offerta  di  servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
    b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico
e costi operativi; 
    c) la progressiva riduzione dei servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
    d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
    e) la  previsione  di  idonei  strumenti  di  monitoraggio  e  di
verifica; 
  Visto il comma 9 del richiamato art.  16-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 per effetto del quale «la regione non  puo'  avere
completo accesso  al  fondo  di  cui  al  comma  1  se  non  assicura
l'equilibrio  economico  della  gestione  e  l'appropriatezza   della
gestione stessa, secondo i  criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» dello stesso
articolo. 
  Considerato  il   ruolo   fondamentale   svolto   dall'Osservatorio
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244  quale  organismo  tecnico  di  raccordo  fra  lo  Stato
centrale e gli enti territoriali ai fini del  monitoraggio  dei  dati
del settore. 
  Considerata, altresi', la necessita' di definire, d'intesa  con  le
Regioni, percentuali di ripartizione iniziali delle risorse stanziate
sul fondo che consentano un progressivo e strutturale efficientamento
del settore evitando, nell'immediato, criticita' che possano incidere
gravemente sulla  regolarita'  e  continuita'  dei  servizi  pubblici
eserciti all'atto dell'entrata in vigore del presente D.P.C.M.; 
  Valutato pertanto opportuno prevedere modalita' che  diano  per  un
triennio certezza alle Regioni su una quota parte del fondo, pari  al
90% dello stesso, da ripartire sulla base delle percentuali  definite
d'intesa con le Regioni stesse, subordinando  la  ripartizione  della
quota residua al raggiungimento annuale degli obiettivi fissati; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
ai sensi dell'art. 16-bis, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95
convertito con modificazioni con legge 7 Agosto  2012  n.  135,  come
sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge  24  dicembre  2012  n.
228; 
  Vista  la  proposta  formulata  con  nota  5  febbraio  2012   alla
segreteria  della  Conferenza  unificata  per   acquisirne   l'intesa
diramata a tutte le amministrazioni  interessate  con  nota  CSR  855
P-4.23.2.13 del 5 febbraio 2013; 
  Vista il nuovo schema di D.P.C.M. contenente le modifiche  discusse
in sede tecnica nell'ambito della  apposita  riunione  indetta  dalla
segreteria della Conferenza Unificata,  diramato  con  nota  CSR  902
P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2013; 
  Vista l'intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 24/CU del 7
febbraio 2013) sancita nella seduta del 7 febbraio 2013  che  prevede
alcune modifiche, concordate in sede di conferenza,  allo  schema  di
D.P.C.M. diramato con la citata nota 6 febbraio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione 
            della programmazione e gestione del complesso 
                dei servizi di TPL anche ferroviario 
 
  Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto a) del richiamato
art. 16-bis, finalizzato a conseguire "un'offerta  di  servizio  piu'
idonea, piu' efficiente ed economica  per  il  soddisfacimento  della
domanda  di  trasporto  pubblico"  e  del  punto  c)  finalizzato   a
conseguire "la progressiva riduzione dei servizi offerti  in  eccesso
in relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo
e  quantitativo  dei  servizi  a  domanda  elevata"   e'   verificato
attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato  su  base
regionale nella misura che sara' determinata  in  sede  di  revisione
triennale del presente D.P.C.M. ai sensi del successivo art. 4. 
  Nel  primo  triennio  di  applicazione  l'obiettivo  e'  verificato
attraverso  l'incremento  del  2,5%   del   numero   dei   passeggeri
trasportati  su  base  regionale,  determinato  anche  attraverso  la
valutazione del numero dei titoli di viaggio. 
  Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato
art. 16-bis, finalizzato a conseguire "il progressivo incremento  del
rapporto tra ricavi da traffico  e  costi  operativi"  e'  verificato
attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente,
del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e  la
somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto
della  quota  relativa  all'infrastruttura  di  almeno  lo  0,03  per
rapporti di partenza inferiori o uguali allo  0,20  ovvero  0,02  per
rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino  alla  concorrenza  del
rapporto dello 0,35, ovvero attraverso il mantenimento o l'incremento
del medesimo rapporto per rapporti  superiori.  Tali  valori  saranno
rideterminati in sede di revisione triennale  del  presente  DPCM  ai
sensi del successivo art. 4. 
  Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto d) del richiamato
art. 16-bis, finalizzato a  conseguire  "la  definizione  di  livelli
occupazionali appropriati" e' verificato attraverso il mantenimento o
l'incremento  dei  livelli  occupazionali  di  settore,  ovvero,   se
necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il  blocco
del turn over per le figure professionali non necessarie a  garantire
l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilita' del personale
verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre  misure
equivalenti che potranno essere successivamente definite. 
  Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato
art. 16-bis,  finalizzato  a  conseguire  "la  previsione  di  idonei
strumenti di monitoraggio e di verifica" e' verificato attraverso  la
trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle
regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti. 
  Alla  verifica  del  soddisfacimento  degli  obiettivi  di  cui  ai
precedenti commi, relativi all'intero complesso dei servizi TPL anche
ferroviari,  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti con le modalita' di cui al successivo art. 5. 
  Gli obiettivi di cui ai punti precedenti si  considerano  raggiunti
anche mediando il risultato  annuale  con  i  risultati  del  biennio
precedente.